Art. 9.

      1. All'articolo 193 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o» sono soppresse;

 

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          b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

      «Può altresì essere pronunziata quando, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice tutelare con riguardo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 409, sussiste un pericolo per gli interessi dell'altro coniuge o della comunione o della famiglia».